L’Agenzia delle entrate ha chiarito le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2024 riguardo al regime fiscale delle plusvalenze su partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti commerciali non residenti. La legge introduce il comma 2-bis all’articolo 68 del TUIR, che stabilisce i criteri per determinare queste plusvalenze. Il nuovo regime fiscale prevede che le plusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate godano di un trattamento fiscale particolare se soddisfano determinati requisiti. Questo regime si applica alle società ed enti commerciali non residenti nel territorio italiano e privi di stabile organizzazione, estendendo il trattamento fiscale “participation exemption” riservato ai residenti. La circolare chiarisce i soggetti e le plusvalenze coinvolte, stabilendo che le società e enti commerciali destinatari del regime sono residenti in uno Stato che permette lo scambio di informazioni e applica un’imposta sul reddito delle società, oltre ad altri requisiti. Le plusvalenze coinvolte sono quelle definite dall’articolo 67 del TUIR, escluse alcune specifiche. Per determinare l’importo tassabile delle plusvalenze, si applica una formula basata sull’importo totale della plusvalenza e della corrispondente minusvalenza. Le plusvalenze e le minusvalenze considerate per il calcolo del saldo imponibile per il 2024 sono solo quelle realizzate dal 1° gennaio 2024, escludendo i saldo riportati da periodi d’imposta precedenti. Le plusvalenze soggette al comma 2-bis sono tassate con un’aliquota del 26%.

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Assegno Unico 2026: scadenza finale per recuperare gli arretrati
Le famiglie che ricevono l’Assegno Unico devono aggiornare l’ISEE 2026 entro il 30 giugno per ricevere il calcolo corretto dell’importo.
