Il Decreto 30 agosto 2024 ha stabilito le regole per l’attribuzione di un credito d’imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS) previste dalla Legge 205/2017, ma limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale come definiti dal trattato sull’Unione europea. Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese operanti nelle ZLS, ad eccezione di alcune categorie come l’industria siderurgica e i settori dei trasporti e dell’energia. Gli investimenti agevolabili riguardano l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature per strutture produttive già esistenti o da impiantare nelle ZLS, escludendo beni destinati alla vendita o alla trasformazione.
Il credito d’imposta è determinato secondo le regole della Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e deve essere richiesto entro una certa scadenza comunicando le spese ammissibili all’Agenzia delle entrate. L’utilizzo del credito avviene tramite compensazione, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

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Chiarimenti dall’INPS sui contributi, imponibile convenzionale e continuità previdenziale per i cooperanti all’estero
La Circolare n. 22/2026 dell’INPS fornisce chiarimenti sul regime contributivo e previdenziale applicabile al personale coinvolto nei progetti di cooperazione
