La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 230bis, terzo comma, del codice civile, che non riconosceva il convivente di fatto come familiare all’interno dell’impresa familiare. In seguito, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 230-ter del codice civile, che conferiva al convivente di fatto una tutela ridotta rispetto al coniuge. La definizione di “conviventi di fatto” prevede due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza.

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