L’Agenzia delle Entrate ha risposto a un interpello riguardante l’applicazione dell’aliquota ridotta del 5% per coloro che passano dal regime ordinario a quello forfettario. Secondo la Legge n.190/2014, l’aliquota del 5% si applica ai nuovi imprenditori per il periodo d’imposta in cui iniziano l’attività e per i successivi quattro anni. Tuttavia, non si applica se l’attività è una mera prosecuzione di un’altra svolta precedentemente come dipendente o autonomo, tranne che nel caso di pratica obbligatoria per arti o professioni.
L’Agenzia ha chiarito che l’intento di escludere le mere continue dell’attività è evitare che il beneficio venga ottenuto da coloro che cambiano solo la forma giuridica o il codice ATECO dell’attività esistente. Nel caso specifico, la contribuente desiderava beneficiare dell’aliquota ridotta del 5% dopo il primo anno di attività e nei successivi fino al quinto anno. Tuttavia, l’Agenzia ha stabilito che l’aliquota agevolata si applica solo a coloro che iniziano una nuova attività e applicano il regime forfettario fin dall’inizio. Quindi, se un’imprenditrice inizia un’attività a causa dell’esclusione dal regime ordinario e successivamente passa al regime forfettario continuando la stessa attività, non può beneficiare dell’aliquota ridotta.
Di conseguenza, la contribuente non potrà beneficiare dell’aliquota ridotta del 5% durante il secondo anno di attività e nei successivi fino al completamento del quinquennio. Questa decisione si basa sul fatto che l’aliquota agevolata è destinata solo a chi inizia una nuova attività sotto il regime forfettario fin dall’inizio, escludendo coloro che passano al regime forfettario successivamente.

