L’Agenzia delle entrate ha risposto a un’azienda riguardo al Credito d’imposta ZES Unica in relazione all’acquisto di un immobile tramite un contratto di “rent to buy”. Secondo il Decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, gli investimenti agevolabili devono essere parte di un progetto iniziale realizzato entro il 15 novembre 2024 e devono riguardare l’acquisto di macchinari, impianti, attrezzature, terreni e immobili strumentali utilizzati per l’attività produttiva. L’investimento deve essere imputato nel periodo di vigenza dell’agevolazione secondo le regole generali della competenza.
Nel caso specifico, l’azienda ha acquistato un immobile tramite un contratto di “rent to buy” e ha chiesto se tale investimento fosse ammissibile per il Credito d’imposta ZES Unica. Secondo la circolare n. 4/E/2015 e una risposta ad interpello, i beni acquistati tramite contratto di “rent to buy” non sono considerati eleggibili per il credito d’imposta in quanto manca il requisito della novità del bene oggetto d’investimento.
Tuttavia, il comma 3 dell’articolo 3 del Decreto del Ministro per gli affari europei riconosce la spettanza del Credito d’imposta ZES Unica per gli investimenti in beni immobili strumentali anche se già utilizzati da altri soggetti per svolgere un’attività economica, tranne quando previsto da disposizioni dell’Unione Europea. Pertanto, l’acquisto di un immobile già utilizzato attraverso un contratto di “rent to buy” può essere eleggibile per il Credito d’imposta ZES Unica.
In conclusione, l’investimento immobiliare effettuato nell’ambito di un contratto di “rent to buy” viene considerato valido ai fini del Credito d’imposta ZES Unica al momento della stipula del contratto di acquisto, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le condizioni stabilite dai regolamenti europei.

