L’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) ha fornito ulteriori dettagli sulle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, in particolare le prestazioni riabilitative supplementari, che possono essere erogate agli studenti che frequentano la scuola o un istituto di istruzione durante un periodo di inabilità temporanea a causa di un infortunio.
La protezione assicurativa per gli studenti nelle scuole o negli istituti di istruzione di qualsiasi tipo e grado, sia pubblici che privati, che partecipano a esperienze tecniche o scientifiche o esercitazioni pratiche, è stata regolamentata dall’articolo 4, comma 1, n. 5 del D.P.R. n.1124/1965 e dall’articolo 1, comma 3, n. 28.
L’ambito della protezione è stato ampliato per l’anno scolastico e accademico 2023/2024 dal D.L. n. 48/2023 (Decreto Lavoro) e per l’anno scolastico/accademico 2024-2025 dal D.L. n.113/2024, con riferimento all’attività lavorativa, non alle prestazioni.
Gli studenti, come tutti i lavoratori tutelati dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, hanno diritto a prestazioni sanitarie anche dopo la guarigione clinica, non solo durante il periodo di inabilità temporanea. La decisione dipende dal medico dell’INAIL, che valuta la necessità di tali prestazioni per il recupero della capacità lavorativa dell’infortunato, sia a livello fisico che psichico, indipendentemente dal fatto che l’infortunato continui o meno a lavorare o, nel caso specifico, a frequentare la scuola o l’istituto di istruzione.
Questa situazione riguarda non solo gli studenti delle scuole, inclusi quelli che partecipano a percorsi PCTO (ex alternanza scuola lavoro), ma anche gli apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (riservato ai giovani dai 15 ai 25 anni compiuti) e quelli di alta formazione e ricerca. Infatti, il D.Lgs.n. 81/2015 ha introdotto con l’articolo 41, comma 3, il sistema duale con diverse protezioni, a seconda che l’infortunio avvenga sul posto di lavoro o nella scuola/istituto/università.
Inoltre, l’INAIL ha precisato che è comune che gli studenti ricomincino a frequentare la scuola prima della guarigione clinica, ad esempio in caso di fratture o traumi che non impediscono di partecipare alle lezioni o di sostenere gli esami.

