Il numero di lavoratori equiparati che partecipano ai corsi sulla sicurezza

L’Università di Siena ha posto un quesito alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riguardante il limite massimo di 35 persone in aule formative. Il quesito si riferisce specificamente alla possibilità di riconoscere i corsi di formazione sulla sicurezza, equivalenti ai corsi di formazione a rischio alto ex articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 (“lavoratori equiparati”), come parte della carriera degli studenti universitari, anche quando il numero dei partecipanti supera le 35 unità. L’università ha però specificato che si assumerebbe la responsabilità di sostenere un esame finale secondo gli standard accademici.

La Commissione, nel rispondere all’università, ha riferito che, sulla base dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e dell’interpello n. 2/2024, non può fornire un riscontro in merito alla valenza dei contenuti della formazione e della metodologia di insegnamento proposti per l’adempimento dell’obbligo formativo in questione.

Inoltre, la Commissione ha ribadito che, secondo l’attuale normativa, il numero massimo di partecipanti a ogni corso non può venire meno da quanto stabilito dal punto 12.8 e dall’Allegato V dell’Accordo del 7 luglio 2016 stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Ciò significa che, nonostante la volontà dell’università di assumerne la responsabilità, il numero di studenti per ciascun corso formativo non può superare il limite previsto di 35 unità.

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