Benefici fiscali per la “prima casa” con dichiarazione di successione presentata dopo 12 mesi

Una nuova consulenza giuridica dell’Agenzia delle entrate riguarda l’agevolazione “prima casa” per trasferimenti derivanti da successioni o donazioni. L’articolo 69 della Legge 21 novembre 2000, n. 342, stabilisce che le imposte ipotecaria e catastale siano applicate in misura fissa per tali trasferimenti se sussistono i requisiti per l’acquisto della prima abitazione. La circolare 7 maggio 2001, n. 44, chiarisce che il richiedente deve attestare la volontà di fruire delle agevolazioni con una dichiarazione allegata alla dichiarazione di successione. Se tali dichiarazioni non sono fornite nella dichiarazione di successione, è possibile integrarle successivamente anche per trasferimenti derivanti da successione o donazione.

Le dichiarazioni relative ai requisiti per l’agevolazione devono essere rese in sede di dichiarazione di successione integrativa o sostitutiva. La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione e può essere modificata entro tale termine. L’imposta deve essere autoliquidata in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del termine. Se la dichiarazione è omessa, l’imposta è accertata d’ufficio. La possibilità di richiedere l’agevolazione “prima casa” ha un limite temporale nella notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta.

Se la dichiarazione di successione è presentata dopo il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza, l’agevolazione “prima casa” non può essere richiesta se il requisito della residenza non è stato soddisfatto al momento dell’apertura della successione. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune dove si trova l’immobile deve essere fatta dall’acquirente nell’atto di acquisto o in un atto integrativo prima della scadenza del termine di diciotto mesi.

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