L’Agenzia delle Entrate ha risposto a un interpello riguardante la restituzione di emolumenti pensionistici indebitamente corrisposti e la corretta gestione fiscale delle somme restituite. Secondo l’articolo 150, comma 2, del D.L. n. 34/2020, i sostituti d’imposta hanno diritto a un credito d’imposta del 30% delle somme restituite al netto delle ritenute fiscali. Anche se le modalità di restituzione dell’indebito sono irrilevanti per l’utilizzo del credito d’imposta, l’Agenzia ritiene che il sostituto possa usufruirne nel periodo d’imposta in cui avviene la restituzione. La restituzione e il credito d’imposta devono essere documentati nella Certificazione Unica (CU) e nel modello 770 dei sostituti d’imposta e intermediari. Nel caso di una restituzione prima della definitività della pretesa, il sostituto ha diritto al credito d’imposta, indipendentemente dal soggetto che restituisce le somme. L’istante deve rilasciare la CU all’erede del defunto con le informazioni relative alle somme indebitamente corrisposte, e esporre il credito maturato nel modello 770.

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