Collettive Licenziamento: Applicazione e Dimensioni delle Soglie

In una recente risposta a un interpello, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito chiarimenti sulle procedure di chiusura contestuale di unità produttive superiori e inferiori ai 50 dipendenti. Il quesito presentato riguarda un datore di lavoro che, avendo impiegato oltre 250 dipendenti nell’anno precedente, decide di chiudere due unità produttive distinte, una con più di 50 dipendenti e l’altra con meno di 50. La questione è se sia necessario seguire la procedura prevista dalla legge n.234/2021, che regola i licenziamenti collettivi, anche per l’unità con meno di 50 dipendenti, o se sia possibile procedere direttamente al licenziamento collettivo secondo quanto stabilito dalla legge n.223/1991.

Secondo il Ministero, la legge n.234/2021 si applica al datore di lavoro che intende chiudere un’unità produttiva (sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo) situata sul territorio nazionale, che abbia cessato definitivamente le sue attività e che impieghi un numero di lavoratori non inferiore a 50. Questa legge si applica a datori di lavoro che nell’anno precedente hanno impiegato, con contratto di lavoro subordinato, almeno 250 lavoratori, incluso apprendisti e dirigenti. Se vengono soddisfatti i requisiti per l’applicazione di questa legge, non si pone la questione di cercare alternative, come ad esempio la legge n.223/1991, anche nel caso in cui si voglia procedere alla chiusura di altre unità con un numero di dipendenti inferiore a 50.

I principi generali di tutela nei casi di licenziamento per ragioni economiche, enunciati nella legge n. 223/1991, devono essere considerati nella corretta interpretazione della legge n. 234/2021. Quest’ultima disciplina un caso di licenziamento collettivo di particolare gravità per le sue ripercussioni sull’occupazione e la produzione a livello nazionale.

In conclusione, il Ministero sostiene che se un datore di lavoro decide di chiudere più unità produttive, come definito dalla legge n. 234/2021, dovrà seguire la procedura prevista da tale legge, anche se solo in una delle unità vi sia un eccesso di almeno 50 lavoratori. Non si considerano percorribili percorsi alternativi per risolvere i rapporti lavorativi.

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