L’Agenzia delle Entrate, con interpello n. 41/2025, si è pronunciata in merito alla questione del regime fiscale applicabile ai lavoratori ‘ritornati’ in Italia. Nel caso specifico, viene considerato un contribuente italiano residente in Francia che decide di rientrare nel paese nel 2025 e di riprendere a lavorare per l’azienda con cui era in rapporto fino al 2016.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, il periodo minimo di residenza all’estero per poter beneficiare del nuovo regime fiscale per i cosiddetti “impatriati” è fissato in sei anni fiscali. Tale condizione è però subordinata alla mancanza di continuità con il precedente datore di lavoro: in altre parole, l’impatriato non deve aver svolto attività lavorative per conto della stessa azienda durante il periodo di residenza all’estero.
Questa interpretazione dell’Agenzia delle Entrate risulta di particolare rilevanza per i lavoratori italiani all’estero che considerano un possibile rientro in Italia e intendono riprendere a lavorare per la stessa azienda con cui erano precedentemente in rapporto.
Il regime fiscale degli impatriati è un provvedimento introdotto con l’obiettivo di incentivare il rientro dei lavoratori italiani emigrati all’estero e di attrarre lavoratori stranieri in Italia. Questo viene fatto attraverso una serie di agevolazioni fiscali, la cui fruizione è però subordinata al rispetto di specifiche condizioni.
In caso di mancato rispetto di queste condizioni, l’impatriato perde il diritto all’agevolazione fiscale e deve sottostare al regime fiscale ordinario applicabile ai residenti italiani.
La situazione esaminata nell’interpello n. 41/2025 rappresenta un caso particolare del più ampio ambito di applicazione del regime fiscale degli impatriati e la risposta dell’Agenzia delle Entrate contribuisce a chiarire le condizioni che devono essere rispettate per poter beneficiare degli incentivi previsti da questo regime.
E’ importante sottolineare che le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate hanno valore vincolante soltanto per il caso specifico analizzato nell’interpello, ma costituiscono un utile riferimento interpretativo anche per situazioni analoghe.
La decisone dell’Agenzia delle Entrate si inserisce in un quadro normativo volto a favorire la mobilità internazionale dei lavoratori e ad attrarre in Italia manodopera altamente qualificata, mediante l’applicazione di un regime fiscale più favorevole.
Per quanto riguarda i lavoratori italiani all’estero che intendono rientrare in Italia e riprendere il rapporto lavorativo con la stessa azienda presso cui lavoravano prima di trasferirsi all’estero, dovranno prestare attenzione alla durata del periodo di residenza all’estero e alla continuità del rapporto lavorativo con lo stesso datore di lavoro.

