Dimissioni per fatti concludenti, necessaria più spazio per la contrattazione collettiva

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro (CNO) ha sollevato dubbi interpretativi riguardo alla Circolare n. 6/2025 del Ministero del Lavoro sul Collegato Lavoro (legge n. 203/2024). Il CNO ha evidenziato questioni relative alla durata di quindici giorni pideterminata per le dimissioni per fatti concludenti e la gestione della relazione lavorativa in caso di controllo ispettivo.

La Circolare segnala che il periodo di assenza ingiustificata è stabilito a 15 giorni come minimo legale, un limite che può essere superato solo a favore del lavoratore. Il CNO suggerisce però una maggiore flessibilità, limitando il termine legale solo in assenza di disposizioni contrattuali differenti.

Una questione ulteriore è sollevata dal CNO riguardo a chi dovrebbe decidere sulla ricostituzione del rapporto di lavoro se l’impiegatore rifiuta le prove del lavoratore o i controlli dell’Ispettorato. Propone che tale decisione dovrebbe essere presa dal giudice invece dell’Ispettorato del Lavoro e delle Politiche Sociali (ITL), particolarmente quando si tratta di dimissioni per giusta causa dopo l’inizio della procedura.

Dunque, alla luce della Circolare n. 6/2025, il CNO mette in evidenza la necessità di una maggiore flessibilità nella definizione dei termini di assenza ingiustificata e della gestione delle relazioni lavorative, in particolare quando si verifica un conflitto tra le parti. Sottolinea inoltre la possibile necessità di un coinvolgimento maggiore del giudice rispetto all’ITL nelle decisioni riguardanti il ripristino del rapporto di lavoro.

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