L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati e sui requisiti relativi al periodo minimo di residenza all’estero, in particolare in relazione a un patto di sospensione del rapporto di lavoro. La questione riguarda un cittadino italiano, distaccato all’estero, il quale ha avuto un contratto ceduto a una terza società e ha firmato un patto di sospensione del lavoro dal 15 gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2025.
Durante il periodo di sospensione, non ci sono obblighi retributivi o contributivi per la società. Il lavoratore ha poi accettato un nuovo incarico in un’altra società estera e si è iscritto all’AIRE il 19 maggio 2023. Dopo aver conseguito un titolo di laurea considerato adeguato, ha intenzione di rientrare in Italia per lavorare e trasferire la sua residenza fiscale nel 2026, chiedendo se possa beneficiare del regime speciale per i lavoratori impatriati e se la sospensione del lavoro possa rappresentare un ostacolo.
L’Agenzia delle entrate sottolinea che il regime si applica ai contribuenti che riportano la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2024. Tale regime prevede che i redditi da lavoro dipendente e autonomo sia tassato al 50% fino a un limite annuo di 600.000 euro, a condizione che:
1. I lavoratori si impegnino a risiedere fiscalmente in Italia per un determinato periodo.
2. Non siano stati residenti fiscalmente in Italia nei tre anni precedenti il trasferimento.
3. L’attività lavorativa sia svolta presso il medesimo soggetto (o un membro dello stesso gruppo) di quello per cui hanno lavorato all’estero. In assenza di tale coincidenza, il minimo di residenza all’estero aumenta a sei o sette periodi d’imposta, a seconda dell’occupazione precedente e del datore di lavoro.
L’Agenzia chiarisce poi che appartenere allo stesso gruppo implica un controllo diretto o indiretto, come definito nel codice civile. Determinare il periodo di residenza all’estero e le eventuali condizioni conformi ai requisiti di specializzazione è complesso e deve essere valutato caso per caso, senza possibilità di interpello.
Nel caso specifico, il richiedente ha affermato di tornare in Italia per un datore di lavoro diverso rispetto a quello estero e all’italiano iniziale. È stato stabilito che, se il nuovo datore di lavoro non fa parte dello stesso gruppo del precedente, il periodo minimo di residenza all’estero sarà di tre anni. Se c’è coincidenza, il requisito aumenta a sei o sette anni.
La presenza di un patto di sospensione del rapporto di lavoro non influisce sulla possibilità di applicare il regime agevolato, a meno che non ci siano altre condizioni specificate dalla normativa. In sostanza, se non è mantenuto un legame diretto con l’impiego precedente, l’Istante può accedere ai vantaggi del regime per i lavoratori impatriati.

