Lavoro autonomo fittizio nei cantieri, la sanzione per mancanza di patente non è applicabile al lavoratore riqualificato

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, attraverso la Nota n. 964/2025, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla riqualificazione del lavoratore autonomo. Se durante un accertamento ispettivo un lavoratore autonomo (es. titolare di ditta artigiana) viene riqualificato come dipendente, le sanzioni previste dall’art. 27, comma 11, D.Lgs. 81/2008 saranno applicate solo all’azienda affidataria che non possiede la cosiddetta “patente a crediti”, e non al lavoratore stesso.

La sanzione, che prevede una penalità pari al 10% del valore dei lavori con un minimo di 6.000 euro da versare, nonché l’esclusione da eventuali lavori pubblici, non ricade sul lavoratore riqualificato. Questo perché, secondo l’Ispettorato, il lavoratore autonomo che si scopre essere in realtà un dipendente non è obbligato ad avere la patente a crediti.

Inoltre, il committente (ossia colui che ha affidato il lavoro all’impresa) non subirà sanzioni se non ha verificato la presenza della patente a crediti proprio perché il soggetto che doveva essere controllato non era tenuto ad averla.

In conclusione, l’applicazione delle sanzioni riguardanti la riqualificazione del lavoratore si limita all’entità commerciale che ha affidato il lavoro, solamente nel caso in cui essa non abbia la patente a crediti. Nessuna penalità è prevista per il lavoratore e il committente.

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