L’11 giugno 2025 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 81, contenente importanti nuove disposizioni riguardanti la normativa fiscale italiana. Il decreto introduce modifiche che riguardano sono suddivise in vari articoli, affrontando diverse tematiche.
Adempimenti tributari: L’articolo 1 stabilisce che i contribuenti in regime forfetario continueranno ad utilizzare i coefficienti di redditività basati sulla classificazione ATECO 2007 fino all’approvazione dei nuovi coefficienti del 2025. L’articolo 2 elimina i limiti temporali della fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie. L’articolo 3 introduce nuove modalità di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati per la ricarica dei veicoli elettrici.
Per le certificazioni uniche, l’articolo 4 indica che dal 2026 dovranno essere trasmesse entro il 30 aprile dell’anno successivo, mentre per i contribuenti titolari di partita IVA, la dichiarazione precompilata sarà disponibile entro il 20 maggio. A partire dal 2025, le spese sanitarie dovranno essere trasmesse annualmente, ai sensi dell’articolo 5.
Versamento IVA e concordato preventivo: L’articolo 6 specifica i termini di versamento dell’IVA per i contribuenti in regime forfetario. L’articolo 7 abroga il concordato preventivo biennale per tali soggetti a partire dal 1° gennaio 2025. Le nuove aliquote dell’imposta sostitutiva, come stabilito nell’articolo 8, si applicheranno a un massimo di 85.000 euro, con l’aliquota IRPEF o IRES sulla parte eccedente. L’articolo 9 introduce nuove cause di esclusione dal concordato preventivo, specialmente per i contribuenti con redditi di lavoro autonomo.
Contenzioso tributario: Il decreto apporta modifiche al contenzioso tributario (articolo 16), ridefinendo alcune procedure, come la possibilità di notifica via posta elettronica certificata. Le soglie per sanzioni e problemi relativi ai diritti doganali sono ridisegnate (articolo 18). Sono introdotte sanzioni minime per violazioni legate all’imposta di registro e ad altre imposte indirette (articolo 20).
Disposizioni generali: L’articolo 22 stabilisce che, dal 31 dicembre 2025, i termini per la sospensione non si applicheranno più agli atti di accertamento impugnabili. Infine, si estendono i termini di decadenza per la notifica degli atti di recupero relativi a somme considerate aiuti di Stato.
L’entrata in vigore di queste disposizioni rappresenta una rilevante modifica del panorama tributario italiano, con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti fiscali e migliorare la gestione delle imposte, adattandosi ai cambiamenti economici ed alle esigenze moderne. Questi cambiamenti non solo sono rilevanti per i contribuenti, ma anche per gli enti fiscali, che dovranno adeguarsi ai nuovi standard e garantire una gestione più efficace e tempestiva delle informazioni fiscali.

