Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato le nuove deduzioni forfetarie a favore degli autotrasportatori per l’anno d’imposta 2024 (comunicato del 13 giugno 2025, n. 63) in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Queste misure fiscali riguardano le deduzioni per spese non documentate e sono state stabilite in base alle risorse disponibili, in conformità con l’articolo 66 del TUIR.
Per il periodo d’imposta 2024, è prevista una deduzione forfetaria di 48 euro per spese non documentate relative ai trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore al di fuori del Comune in cui è situata l’impresa. Questa deduzione è applicabile all’autotrasporto merci per conto di terzi e può essere richiesta una sola volta per ogni giorno di trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi compiuti.
Inoltre, l’agevolazione si estende ai trasporti effettuati all’interno del Comune, ma con un’importo ridotto. In questo caso, la deduzione è pari al 35% di quella riconosciuta per i trasporti oltre il territorio comunale.
L’Agenzia delle Entrate ha anche fornito indicazioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi. È importante registrare la deduzione forfetaria nei quadri RF e RG dei modelli REDDITI 2025 PF e SP. Nello specifico, nel rigo RF55 devono essere utilizzati i codici “43” e “44” (per i trasporti all’interno del Comune e al di fuori di esso), mentre nel rigo RG22 si applicano i codici “16” e “17”.
Queste misure rappresentano un supporto significativo per gli autotrasportatori, facilitando la gestione delle spese legate all’attività.

