L’Agenzia delle Entrate, mediante la Risposta n. 174/2025, ha fornito alcuni chiarimenti riguardo la cessione di investimenti qualificati da parte dei fondi pensione. Se la cessione viene effettuata prima del termine di 5 anni, l’esenzione fiscale viene persa, a prescindere dal fatto che il controvalore sia reinvestito entro un periodo di 90 giorni.
Continua a essere obbligatoria una dichiarazione in base all’articolo 1, comma 95-bis, della L. 232/2016, ma soltanto su richiesta. Un’ulteriore precisazione viene data in quanto alla condizione dell’assenza di partecipazioni qualificate, interpretata come applicabile unicamente a beneficio delle casse di previdenza.
L’agevolazione fiscale non può essere estesa in retroattivo agli strumenti finanziari già presenti in portafoglio. Infine, l’Agenzia delle Entrate dichiara inammissibile un quesito sui possibili aspetti contabili relativi a tale materia, ricordando che la sua competenza riguarda esclusivamente l’ambito fiscale.
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