L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) ha rilasciato istruzioni operative relative alla estensione delle misure di facilitazione per le imprese sia residenti che non residenti aventi una attività stabile in Italia. Queste istruzioni sono applicate alle imprese che utilizzano navi registrate negli stati dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo e adibite esclusivamente ad attività commerciali internazionali.
Il Decreto Legge n. 144 del 2022 ha introdotto modifiche al D.L. n. 457 del 1997, permettendo a queste imprese di beneficiare delle agevolazioni fiscali e contributive previste per le navi iscritte nel Registro Internazionale italiano. L’agevolazione principale consiste nell’esenzione dal pagamento dei premi assicurativi per i lavoratori marittimi dell’Unione Europea, a condizione che sia l’armatore a farsi carico di questi pagamenti.
Per usufruire di queste agevolazioni, le imprese devono ottenere l’autorizzazione per l’annotazione nell’elenco delle navi iscritte ai registri degli stati dell’UE o dello SEE. Questo processo prevede una serie di passaggi, compreso il pagamento del premio assicurativo per il personale non membro dell’UE che non è coperto dall’esenzione e la comunicazione delle retribuzioni effettivamente pagate nel corso dell’anno precedente.
Tutti i pagamenti devono essere effettuati utilizzando il modello F24, inserendo il codice aziendale e il numero di riferimento fornito dall’INAIL.
In conclusione, questa circolare dell’INAIL fornisce istruzioni operative importanti per le imprese che operano nel settore della navigazione e che sono residenti o non residenti in Italia. Queste linee guida non solo aiuteranno le aziende a comprendere come approfittare delle agevolazioni disponibili, ma serviranno anche a promuovere uno sviluppo equo e sostenibile nel settore della navigazione italiano.

