L’Agenzia delle entrate ha recentemente fornito chiarimenti sul trattamento fiscale della rinuncia alla distribuzione di utili da parte di soci di società, persone fisiche non in regime d’impresa (risposta 8 luglio 2025, n. 182). In particolare, viene esaminato il trattamento fiscale della rinuncia ai crediti da parte dei soci, secondo quanto disposto dall’articolo 88, comma 4-bis, del TUIR. Questo articolo stabilisce che la rinuncia è considerata sopravvenienza attiva per la parte che supera il valore fiscale. Se il socio non specifica tale valore, esso è considerato pari a zero.
La risoluzione n. 124/E/2017 ha chiarito che con l’introduzione del comma 4-bis si riforma il regime fiscale IRES riguardante le rinunce a crediti da parte dei soci, uniformando la disciplina indipendentemente dalla modalità con cui avvengono le operazioni e dai principi contabili applicati. La parte di rinuncia che corrisponde al valore fiscalmente riconosciuto del credito è qualificata come “apporto”, mentre l’eccedenza rappresenta una sopravvenienza imponibile per il debitore partecipato, da gestire aumentando il reddito dichiarato.
Nel caso specifico, i soci in questione sono persone fisiche non in regime di impresa. La risoluzione n. 124/E ha specificato che qualora i crediti siano attribuiti a persone fisiche non esercenti un’attività d’impresa e non ci sia differenza tra valore fiscale e valore nominale, la società controllata non dovrà tassare alcuna sopravvenienza attiva, secondo il comma 4-bis dell’articolo 88 del TUIR. In tali situazioni, non è necessario comunicare alla società il valore fiscale dei crediti, poiché le “distorsioni” preventivate dalla legge si manifestano solo in presenza di un’attività imprenditoriale.
L’Agenzia ha evidenziato che nel caso specifico, il valore fiscale del credito dei soci non imprenditori corrisponde al valore nominale, e non è uguale a zero come indicato dai soci in un atto di notorietà.
Inoltre, l’Agenzia ha distinto la situazione trattata dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 16595/2023, che riguardava un credito derivante da un contratto di finanziamento e la rinuncia avvenuta dopo l’acquisto del credito da parte del socio. Questa situazione è ritenuta diversa dalla rinuncia a dividendi da parte di persone fisiche non imprenditori. La rinuncia ai crediti per dividendi da parte dei soci non è considerata sopravvenienza attiva, poiché i dividendi sono stati deliberati dall’assemblea dei soci, riconoscendo il diritto di credito dei soci. Pertanto, tali dividendi devono essere considerati giuridicamente incassati e assoggettati a una ritenuta d’imposta del 26% come previsto dall’articolo 27 del D.P.R. n. 600/1973.
In conclusione, la risoluzione chiarisce in maniera dettagliata il trattamento fiscale delle rinunce ai crediti e ai dividendi, stabilendo principi chiari su come gestire tali situazioni sia in ambito contabile che fiscale.

