Fattore di rettifica per la deduzione dei costi del lavoro nei Gruppi di società

Il Decreto del 27 giugno 2025 ha introdotto modifiche al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 giugno 2024, in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La principale finalità di queste modifiche è chiarire il calcolo della maggiorazione dei costi deducibili per le nuove assunzioni, ponendo particolare attenzione alle società che operano all’interno di un “gruppo interno”.

Il DM del 25 giugno 2024 stabilisce disposizioni attuative dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216. Questo articolo ha introdotto una maggiorazione del costo del lavoro deducibile per i titolari di reddito d’impresa e i professionisti, condizionata all’aumento del numero di lavoratori a tempo indeterminato. Questa agevolazione è stata prorogata per il periodo d’imposta successivo a quello concluso il 31 dicembre 2024 e per i due anni successivi, ai sensi della Legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Il nuovo comma 8 dell’articolo 5 del DM, modificato dal Decreto 27 giugno 2025, specifica che ciascun soggetto appartenente al gruppo deve calcolare la maggiorazione del costo, se prevista, riducendo il costo totale da considerare. Questo viene fatto attraverso un procedimento che tiene conto del “minore importo del costo”, legato ai nuovi assunti a tempo indeterminato, e l’incremento del costo complessivo del personale, oltre a un rapporto fra diminuzioni e aumenti occupazionali dell’intero gruppo.

Il testo del decreto chiarisce che il beneficio accessibile a ogni soggetto del “gruppo interno” deve essere applicato mediante un “fattore di correzione”. Il costo “agevolabile” viene calcolato, in prima istanza, secondo regole standard per entità autonome, tenendo presente solo il costo dei nuovi assunti e il costo totale del personale.

La determinazione del “fattore di correzione” avviene attraverso la registrazione dei decrementi e incrementi occupazionali. I decrementi si riferiscono alla riduzione del numero di lavoratori alla fine di un periodo d’imposta, mentre gli incrementi si riferiscono all’aumento. Le aziende con decrementi non possono beneficare della maggiorazione. Se il “fattore di correzione” risulta compreso tra 0 e 1, le aziende con un incremento occupazionale devono applicarlo, riducendo il costo da maggiorare. Se tale fattore è pari o superiore a 1, nessuna azienda del gruppo potrà fruire della maggiorazione.

Il MEF ha introdotto queste nuove disposizioni per risolvere incertezze interpretative che avrebbero potuto causare applicazioni incoerenti della norma. L’obiettivo è trattare il gruppo come un’unica entità economica, determinando il beneficio come se fosse un singolo soggetto giuridico.

Queste modifiche sono applicabili fin dal primo periodo d’imposta in cui la normativa è in vigore, influenzando il saldo delle imposte del periodo successivo al 31 dicembre 2023 e le relative dichiarazioni dei redditi, previste per la scadenza ordinaria del 31 ottobre 2025.

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