Trattamento fiscale dei premi nelle competizioni equestri

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale dei premi erogati in manifestazioni sportive equestri, secondo quanto esposto in un interpello della Federazione, rispondendo il 15 luglio 2025 (risposta n. 9). La Federazione ha chiesto chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 36, comma 6-quater del D.Lgs. n. 36/2021, in relazione ad altre norme fiscali riguardanti i premi.

L’articolo 67, comma 1, lettera d) del TUIR considera vincite e premi come redditi diversi, a meno che non siano qualificabili come redditi di capitale o redditi derivanti da lavoro autonomo o dipendente. L’articolo 69 stabilisce che tali premi siano tassati per l’intero importo, senza deduzioni. Per i non residenti, i redditi sono tassabili in Italia se derivano da attività svolte nel territorio. L’articolo 30 del D.P.R. n. 600/1973 dispone che i premi di concorsi e giochi siano soggetti a ritenuta alla fonte, salvo esenzioni per premi di valore ridotto. Le aliquote di ritenuta sono: 10% per premi di beneficenza, 20% per giochi in eventi pubblici e 25% per altri casi. La base imponibile si determina in base al valore normale dei premi.

Per i premi erogati a soggetti non residenti, si applica una ritenuta del 20%, salvo diversa normativa internazionale. Inoltre, il D.Lgs. n. 36/2021 ha ridefinito il concetto di lavoro sportivo, includendo atleti, tecnici e altre figure legate allo sport, i cui redditi ora si qualificano come lavoro dipendente o autonomo, e non più come redditi diversi.

L’articolo 36, comma 6-quater, afferma che i premi a tesserati dilettanti, erogati da enti sportivi come il CONI e le Federazioni, sono soggetti alla ritenuta del 20%. Questi premi sono limitati a competizioni sportive e raduni per la preparazione di gare nazionali e internazionali.

Il D.L. n. 215/2023 introduce una temporanea esenzione da ritenuta per somme fino a 300 euro erogate dal sostituto d’imposta. Per somme superiori, si applica la ritenuta intera. In base a disposizioni specifiche, i premi ai partecipanti delle manifestazioni ippiche devono subire una ritenuta del 4%, in quanto prevista dalle norme speciali.

Riassumendo i principali punti di trattamento fiscale:
1. Premi erogati dalla Federazione per manifestazioni ippiche: ritenuta del 4%.
2. Premi da ASD/SSD a tesserati in relazione a competizioni o raduni: ritenuta del 20%.
3. Premi da enti commerciali o altri soggetti: tassazione secondo le disposizioni generali.
4. Premi nel contesto di un rapporto di lavoro sportivo: non applicazione delle normative sui premi.

Infine, circa l’IVA, l’Agenzia precisa che, in assenza di un scambio di prestazioni, i premi non sono soggetti a IVA, salvo nel caso di contratti di lavoro sportivo, dove il premio è parte del compenso del lavoro autonomo e dunque soggetto a IVA.

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