L’INPS ha fornito chiarimenti sull’attribuzione d’ufficio dei carichi di cura in relazione all’Assegno di inclusione. Questo si riferisce in particolare alle situazioni in cui un membro della famiglia riceve il Supporto per la Formazione e il Lavoro.
Se all’interno della famiglia ci sono bambini di età inferiore ai tre anni, tre o più bambini minorenni, o membri con disabilità o non autosufficienti, e il carico di cura non è stato dichiarato nella domanda, sarà attribuito d’ufficio a un adulto, che riceverà il parametro 1 della scala di equivalenza ai fini dell’ADI. I servizi sociali possono alternativamente attribuirlo a un altro adulto della famiglia.
Tuttavia, se i membri della famiglia che ricevono l’ADI non sono inclusi nella scala di equivalenza, non hanno responsabilità genitoriali e non sono soggetti agli obblighi previsti dall’articolo 6, comma 4, del D.L. n. 48/2023, e sono di età compresa tra i diciotto e i cinquantanove anni, possono presentare domanda per accedere al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).
Tuttavia, l’INPS chiarisce che se tali membri dovessero ricevere il parametro del carico di cura dello 0,40, l’inclusione nella scala di equivalenza determinerebbe l’incompatibilità con il SFL. Per le domande dell’ADI, se è presente una domanda del SFL di un membro della famiglia, non viene automaticamente attribuito il carico di cura a un adulto della famiglia con una domanda attiva dell’SFL, a meno che il carico di cura non possa essere attribuito ad altri membri.
C’è la possibilità che il carico di cura venga attribuito d’ufficio al beneficiario del SFL nel mese successivo alla fine dell’utilizzo del SFL o della rinuncia, se ci sono i presupposti.
L’INPS ha anche fornito indicazioni sulla gestione delle domande dell’ADI riesaminate a seguito dell’attribuzione d’ufficio dei carichi di cura e sospese per mancata comunicazione di cambiamenti occupazionali.

