Welfare aziendale e indennità obsolete, nessuna esenzione fiscale sulla conversione volontaria

La risposta n. 195/2025 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti relativi alle somme derivanti dalla soppressione di indennità obsolete nel contesto del welfare aziendale. Se queste somme vengono convertite in benefici per i dipendenti sulla base della loro scelta, non possono usufruire dell’esclusione dal reddito di lavoro dipendente come previsto dall’articolo 51 del TUIR.

Il principio di onnicomprensività richiede la tassazione di tutte le somme erogate in relazione al rapporto di lavoro, a meno che non rientrino in specifiche ipotesi agevolate. Questo si applica anche nel caso in cui le somme in questione siano convertite in servizi o benefici per i lavoratori.

La ragione di questa regola è che la conversione di queste somme in benefici rappresenta una semplice sostituzione di elementi retributivi che erano già soggetti a tassazione. Pertanto, anche se i benefici o i servizi offerti ai lavoratori risultassero aumentati fino al 110% del valore medio, essi dovrebbero comunque essere tassati secondo le normali regole di determinazione del reddito da lavoro dipendente.

In conclusione, le indennità obsolete che vengono convertite in benefit di welfare aziendale non possono essere escluse dal reddito di lavoro dipendente e devono essere tassate secondo le regole ordinarie. Questo chiarimento dell’Agenzia delle Entrate sottolinea l’importanza di una corretta gestione delle voci retributive e dei benefici offerti ai lavoratori nell’ambito del welfare aziendale.

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