Concordato Preventivo e Nota di Variazione IVA

La Risposta n. 234/2025 dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti riguardanti il caso di concordato preventivo. Si afferma che il creditore ha la possibilità di emettere la nota di variazione IVA in diminuzione, come previsto dall’art. 26 d.P.R. 633/1972, anche al termine della procedura. Questa decisione può essere presa senza necessità di applicare il principio di consecuzione tra le procedure concorsuali, nel caso in cui queste ultime siano autonome l’una dall’altra.

La decisione precisa che il termine iniziale comincia dalla seconda procedura, cioè quella avviata dopo il 26 maggio 2021. Il creditore ha due opzioni: può scegliere di emettere immediatamente la nota oppure può decidere di attendere l’esito del procedimento. Se la procedura non dovesse portare a risultati, la quota soppressa diventerebbe detraibile. L’IVA viene poi recuperata nel corso della liquidazione periodica o della dichiarazione annuale.

Il testo contiene anche un riferimento a un plugin di Facebook, che appare non essere direttamente rilevante alla questione affrontata dal testo. A prescindere dai dettagli tecnici, appare chiaro che l’Agenzia delle Entrate intende fornire orientamenti utili ai creditori coinvolti in procedure di concordato preventivo. I chiarimenti forniti coinvolgono sia la questione dell’emissione della nota di variazione IVA in diminuzione, sia la questione della detraibilità della quota soppressa nel caso in cui la procedura non dovesse dare risultati.

Il testo conclude affermando che i contenuti presenti sono riservati e protetti da copyright. La società citata come titolare dei diritti è Informati S.r.l., che appare dunque essere la fonte cui si deve fare riferimento per eventuali riproduzioni o utilizzazioni del contenuto.

In conclusione, il testo fornisce importanti indicazioni per i creditori coinvolti in procedure di concordato preventivo, precisando le opzioni a loro disposizione riguardo all’emissione delle note di variazione IVA in diminuzione e alla questione della detraibilità nel caso di procedure non produttive. Queste indicazioni sono di particolare rilevanza in considerazione del fatto che, come specificato, la seconda procedura in questione inizia successivamente al 26 maggio 2021. La decisione dell’Agenzia delle Entrate offre dunque un quadro normativo aggiornato e chiarisce le opzioni a disposizione dei creditori in tali situazioni.

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