L’Agenzia delle Entrate ha recentemente comunicato che il credito d’imposta relativo all’acquisto della “prima casa” sarà applicabile anche se l’acquisto dell’immobile avviene prima della vendita di quello da cedere, a condizione che la vendita si concretizzi entro due anni, termini introdotti dalla Legge di Bilancio 2025. Tale agevolazione, prevista dall’articolo 7 della Legge 448 del 1998, resta proporzionale alla quota posseduta e personale al soggetto che l’ha sostenuta. Ad esempio, nel caso preso in esame, il contribuente ha la possibilità di utilizzare solamente il 50% dell’imposta di registro originale (500 euro) per compensare l’IRPEF nel modello 730 del 2025. Questo credito viene riconosciuto provvisoriamente e si estingue se l’immobile non viene venduto entro il biennio. Non è rimborsabile e si calcola sulla base dell’imposta minore tra quella pagata per il primo e il secondo acquisto. Non possono beneficiare di questa agevolazione coloro che hanno ottenuto l’immobile tramite donazione o successione, poiché il credito è personale. Queste regole si applicano anche ai termini che scadono al 31 dicembre 2024. L’estensione del termine da un anno a due offre più flessibilità, tuttavia richiede un’attenzione costante alle scadenze per non perdere il diritto all’agevolazione. Riproduzione Riservata.

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CPB: Il reddito concordato subisce modifiche solo nei casi stabiliti
Con i recenti interpelli n. 48 e 49 del 24 Febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha delineato ulteriori dettagli sul reddito
