L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul regime fiscale applicabile alle maggiorazioni generate dalla capitalizzazione delle prestazioni maturate entro il 2006 da fondi pensione. Il caso specifico riguardava ex dipendenti bancari che avevano interrotto il rapporto lavorativo entro il 31 dicembre 2006, e che nel 2021 avevano scelto l’opzione della capitalizzazione. L’Agenzia ha precisato che la maggiorazione successivamente determinata nel 2023 e liquidata nel 2025 dovrebbe essere assoggettata alla tassazione separata in conformità con l’articolo 17 del TUIR. L’aliquota applicabile dovrebbe essere calcolata in riferimento al 2021, tenendo conto del reddito complessivo e dell’anzianità acquisita, sottraendo le imposte già pagate per calcolare l’imposta residua dovuta.
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