Commercialista Infedele? Possibilità di Annullamento delle Sanzioni Fiscali

La Cassazione, attraverso l’ordinanza n. 25132/2025, ha dichiarato che l’esimente ex art. 6, co. 3, D.lgs. 472/1997 si applica a tutti i tipi di sanzioni tributarie risultanti da comportamenti fraudolenti o omissive da parte di un intermediario non fedele, non limitandosi solo alle sanzioni per mancato versamento. Nella situazione specifica analizzata, una ragioniera, precedentemente condannata per appropriazione indebita, aveva ritenuto delle somme e non aveva trasmesso delle dichiarazioni. I contribuenti, inizialmente parzialmente esclusi dal rimborso, hanno ottenuto un esito positivo al loro appeal: l’esimente copre l’intero sistema sanzionatorio, rendendo dovuta solo l’imposta. Il caso è stato rinviato alla C.T.R. Sicilia per un ulteriore esame e spese.

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