La Cassazione, attraverso l’ordinanza n. 25132/2025, ha dichiarato che l’esimente ex art. 6, co. 3, D.lgs. 472/1997 si applica a tutti i tipi di sanzioni tributarie risultanti da comportamenti fraudolenti o omissive da parte di un intermediario non fedele, non limitandosi solo alle sanzioni per mancato versamento. Nella situazione specifica analizzata, una ragioniera, precedentemente condannata per appropriazione indebita, aveva ritenuto delle somme e non aveva trasmesso delle dichiarazioni. I contribuenti, inizialmente parzialmente esclusi dal rimborso, hanno ottenuto un esito positivo al loro appeal: l’esimente copre l’intero sistema sanzionatorio, rendendo dovuta solo l’imposta. Il caso è stato rinviato alla C.T.R. Sicilia per un ulteriore esame e spese.
Il contenuto è protetto da copyright da Informati S.r.l., con i diritti di riproduzione riservati. La parte finale del testo sembra essere un codice incorporato riguardante il social media Facebook.

