Ravvedimento per i soggetti che aderiscono al CPB: istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sul pagamento dell’imposta sostitutiva

L’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità per comunicare le opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva relativa a annualità ancora accertabili per chi partecipa al concordato preventivo biennale (provvedimento del 19 settembre 2025, n. 350617). Possono beneficiare del ravvedimento i soggetti che aderiscono al concordato entro i termini di legge e che, nelle annualità in questione, hanno applicato gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), dichiarato cause di esclusione per la pandemia da COVID-19, registrato una situazione di non normale svolgimento dell’attività o giustificato l’esclusione dagli ISA per attività d’impresa multiple, a condizione che i ricavi delle attività secondarie superino il 30% del totale.

Per calcolare la base imponibile dell’imposta sostitutiva per le imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, si fa riferimento ai dati delle dichiarazioni già presentate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Qualora un soggetto abbia conseguito sia reddito d’impresa che reddito di lavoratore autonomo in un’annualità, il ravvedimento si può attuare solo se viene esercitata l’opzione per entrambe le categorie reddituali.

L’opzione per il ravvedimento deve essere esercitata presentando il modello F24 per il versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive, specificando l’anno di riferimento, il numero delle rate e i codici tributo che saranno successivamente definiti. Per le società e le associazioni, l’opzione si considera esercitata con la presentazione dei modelli F24 relativi al versamento della prima rata, che includono sia l’imposta sostitutiva dell’IRAP versata dalla società, sia le imposte sostitutive sui redditi versate dai soci o dall’associazione stessa.

Nel caso di pagamento rateale, l’opzione si perfeziona solo con il pagamento di tutte le rate. È importante notare che il ravvedimento non si considera completato se il versamento (sia esso dell’unica soluzione o della prima rata) avviene dopo la notifica di atti di accertamento o di recupero di crediti inesistenti. L’opzione deve essere esercitata tramite il modello F24 tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026, con la possibilità di effettuare il pagamento in un massimo di 10 rate mensili di pari importo, aumentate di interessi al tasso legale a partire dal 15 marzo 2026.

Per facilitare il soggetto che desidera avvalersi del ravvedimento, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione, per ogni annualità, informazioni utili alla determinazione delle imposte sostitutive. Tali informazioni sono accessibili dai soggetti e dai loro intermediari delegati tramite il cassetto fiscale, quando disponibili. Questo sistema si propone di semplificare il processo di adempimento fiscale per i soggetti coinvolti nel concordato preventivo.

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