L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i rimborsi effettuati dall’ente pubblico ai datori di lavoro per retribuzioni e assicurazioni relative a ore di assenza non sono soggetti all’IVA. Questo chiarimento è giunto tramite la Risposta n. 261 del 9 ottobre 2025, a seguito di un interpello da un Comune. I permessi retribuiti per la partecipazione a sedute consiliari sono previsti dagli articoli 79 e 80 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL).
Secondo l’articolo 79 del TUEL, i dipendenti che ricoprono cariche pubbliche hanno diritto a permessi per partecipare a sedute di consiglio e riunioni. Questi diritti si estendono anche a tempo necessario per recarsi e tornare dal luogo dell’incontro. I rappresentanti degli organi esecutivi hanno permessi mensili di max 24 ore, elevate a 48 ore per figure come sindaci o presidenti di province e comunità montane.
Riguardo alla questione di se tali permessi debbano essere considerati prestiti o distacchi di personale, l’articolo 80 stabilisce che le assenze siano retribuite dal datore di lavoro, con i costi a carico dell’ente pubblico dove il lavoratore esercita le sue funzioni. Le somme rimborsate sono esenti da IVA, come stabilito dall’articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67, ora abrogato dal decreto-legge n. 131 del 2024.
Il testo abrogato aveva escluso dall’ambito IVA i prestiti e distacchi di personale quando si effettuava solo il rimborso del costo relativo. Tuttavia, una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ritenuto questa disposizione incompatibile con la direttiva IVA, dove sono richiesti legami reciproci tra le prestazioni. Il recente decreto n. 131 specifica che, a partire dal 1° gennaio 2025, i prestiti e distacchi di personale saranno rilevanti IVA se soddisfano criteri soggettivi, oggettivi e territoriali.
La circolare n. 5/E del 2025 chiarisce la definizione di distacco e prestito di personale, specificando che il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico del lavoratore distaccato. L’Agenzia delle Entrate ha affermato che la situazione esaminata non rientra nei casi di prestiti o distacchi come descritti nella circolare, poiché non sussistono gli elementi richiesti.
Le somme rimborsate dall’ente, per le quali si tratta di retribuzioni per ore di assenza, non possono essere considerate come rimborso per un dipendente distaccato, ma piuttosto servono a consentire ai cittadini di espletare i propri mandati pubblici senza gravare sui loro datori di lavoro.
Inoltre, l’Agenzia ha affermato che non vi è un legame di reciprocità tra le prestazioni, mancando quindi la funzione sinallagmatica necessaria per considerare l’operazione come un servizio a titolo oneroso ai sensi dell’articolo 3 del d.P.R. n. 633 del 1972. Pertanto, le somme rimborsate dall’ente non rientrano nell’ambito di applicazione dell’IVA.

