La Cassazione ha determinato, con l’ordinanza n. 9699/2025, che la forza maggiore non esime dall’obbligo di pagamento di interessi sulle imposte dovute ma non versate, a differenza delle sanzioni. Le motivazioni di tale pronuncia risiedono nella natura corrispettiva degli interessi, che sorgono automaticamente ai sensi dell’art. 20 D.P.R. 602/1973 e dell’art. 1282 del Codice Civile, senza alcuna esclusione. Il caso in esame riguardava una S.r.l. che, a causa di problematiche legate a ritardi nei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, si trovava in difficoltà di liquidità. Nonostante ciò, le è stato richiesto il versamento degli interessi. A seguito di ciò, l’Agenzia delle Entrate ha presentato un ricorso, accolto dalla Suprema Corte che ha quindi annullato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, rinviando la causa per approfondimenti.
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