Nella risposta numero 263/2025, l’Agenzia delle Entrate ha esplicato che, allo scopo di accedere al nuovo regime agevolato per i lavoratori rimpatriati (D.Lgs. 209/2023), è imprescindibile avere avuto una residenza fiscale all’estero per un minimo di tre anni e mantenere tale residenza in Italia per almeno quattro anni. Tuttavia, se si conserva una continuità con lo stesso datore di lavoro o gruppo, il periodo minimo richiesto all’estero aumenta a sei o sette anni.
Nel caso specifico considerato, il contribuente ha la possibilità di applicare il regime agevolato solo sui redditi generati in seguito al nuovo impiego con un datore italiano, e non per quelli derivanti da una collaborazione con l’Università con la quale aveva lavorato in precedenza e durante il periodo di espatrio.
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