L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 56 del 13 ottobre, recepisce le decisioni della Cassazione (nn. 1981/2024 e 17657/2024). Viene chiarito che nei contratti di locazione pluriennali sottoposti a imposta di registro, la sanzione ai sensi dell’art. 69 TUR per registrazione tardiva si calcola sull’imposta dovuta sul canone della prima annualità in caso di scelta di pagamento annuale. Per le annualità successive, si applica la sanzione per versamento in ritardo (art. 13, d.lgs 471/1997), con la possibilità di ravvedimento (art. 13, d.lgs 472/1997). Viene quindi superata in parte la circolare 26/E/2011. Rimane la possibilità di effettuare il pagamento in un’unica soluzione, con la riduzione prevista dalla Tariffa.
Nota: Il testo in parentesi è un codice JavaScript utilizzato per integrare plugin di Facebook in una pagina web, non ha un significato pertinente in questo contesto e non è stato quindi incluso nella traduzione.

