Conferma obbligatoria delle dimissioni per genitori lavoratori in periodo protetto, anche se in prova

L’Ispettorato del Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in Italia è intervenuto sulla questione delle dimissioni presentate da donne in gravidanza o da genitori di bambini di età inferiore a tre anni, soprattutto in relazione alla necessità di una loro convalida.

La convalida delle dimissioni al livello territoriale del lavoro ha subito una notevole sviluppo normativo con la Riforma Fornero, che ha esteso il suo ambito di applicazione ai primi tre anni di vita del bambino, prima limitato al solo primo anno. Questa estensione ha sancito l’autonomia della misura rispetto al divieto di licenziamento, che si applica solo fino al primo anno di vita del bambino, come stabilito dall’articolo 54 del D.Lgs. N. 151/2001. Questa convalida si riconosce come uno strumento di garanzia per le scelte dei lavoratori.

Il Ministero afferma quindi che le dimissioni di una lavoratrice in gravidanza o di un genitore con un bambino di meno di tre anni devono essere convalidate dall’Ispettorato del Lavoro o dall’ufficio ispettivo del lavoro competente in base all’articolo 55, comma 4, del D.Lgs. N. 151/2001, anche se presentate durante il periodo di prova.

Il Ministero arriva a questa conclusione in base alla lettera dell’articolo 55, comma 4, del citato decreto, che non esclude esplicitamente il periodo di prova, e alla necessità di garantire l’effettiva operatività di tale strumento di tutela. Infatti, le dimissioni presentate durante il periodo protetto potrebbero essere indotte dal datore di lavoro e quindi nascondere un licenziamento basato su motivazioni discriminatorie, sempre nullo, anche durante il periodo di prova.

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