Contratti di arruolamento per navi da diporto utilizzate a fini commerciali

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 268/2025, ha chiarito le condizioni di esonero dall’obbligo di registrazione per i contratti di arruolamento di personale marittimo su navi da diporto impiegate commercialmente.

L’arruolamento si riferisce al contratto tra l’armatore e il personale di bordo, tipicamente redatto in forma pubblica. Generalmente, secondo l’articolo 11 della Tariffa parte prima del DPR 26 aprile 1986, n. 131, è prevista l’obbligo di registrazione con imposta fissa. Tuttavia, la Risoluzione del 22 ottobre 1992, n. 653712, specifica che per i contratti di arruolamento può essere richiesta una forma verbale per imbarcazioni con stazza inferiore a cinque tonnellate.

Il decreto legislativo 19 settembre 2024, n. 139 precisa che per i contratti di arruolamento esenti da imposte di bollo e registrazione, non è necessaria la richiesta di registrazione. Questi contratti, come stabilito dall’articolo 2undecies, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, includono quelli del personale su navi dedicate alla pesca marittima, che non necessitano di registrazione.

Inoltre, il decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457 ha esteso l’esenzione anche ai contratti di arruolamento per il personale su navi mercantili. Conseguentemente, i contratti di arruolamento del personale su navi mercantili rientrano nelle stesse disposizioni, essendo esenti dalle imposte e quindi non soggetti a registrazione.

In questo contesto, si sostiene che la disposizione dell’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 139 del 2024 riguardi sia i contratti di arruolamento su navi da pesca che quelli su navi mercantili.

Per quanto riguarda i contratti di arruolamento per unità da diporto impiegate commercialmente, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha indicato che le unità destinate all’uso commerciale sono regolamentate dall’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale stabilisce che l’annotazione dell’uso commerciale deve essere registrata nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN) e sulla licenza di navigazione. Queste normative escludono le unità da diporto ad uso privato.

Il MIT, ritenendo opportuno un approccio di ragionevolezza e proporzionalità, ha asserito che le convenzioni di arruolamento per unità da diporto commerciali siano assimilabili a quelle per navi mercantili, sugli aspetti giuslavoristici e marittimistici. Al contrario, le convenzioni per unità usate privatamente non possono essere considerate in base alle stesse normative.

Pertanto, alla luce delle assimilazioni da parte delle autorità competenti, si è dedotto che anche i contratti di arruolamento per marittimi su unità da diporto commerciali beneficiano dell’esenzione dall’obbligo di registrazione, presente nella legge per il personale su navi da pesca e mercantili, come stabilito dall’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 139 del 2024.

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