La Risposta 310/2025 dell’Agenzia delle Entrate precisa che, anche in caso di gestione sia del ciclo integrato dei rifiuti urbani che dell’accertamento e riscossione della TARI da parte dello stesso soggetto, le due attività restano separate per quanto riguarda l’IVA. L’aliquota ridotta del 10% (Tabella A, n. 127-sexiesdecies DPR 633/1972) si applica esclusivamente alle prestazioni tecniche di gestione rifiuti in ambito ambientale, come raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, stoccaggio e deposito temporaneo in base al Decreto Legislativo 152/2006. Il servizio di gestione TARI è considerato amministrativo-tributario e quindi soggetto all’IVA ordinaria. In caso di fatturazione di un corrispettivo unico e indistinto per entrambe le attività da parte del Comune e del gestore, prevale l’aliquota più alta sull’intero importo. L’aggettivo “accessorietà” dell’art. 12 non ha valore in quanto la riscossione non è necessaria alla raccolta. Questa determinazione suggerisce un riadattamento contrattuale, dei costi e delle fatture, per evitare perdite del 10% e potenziali contestazioni future. Per i commercialisti, ciò implica la necessità di affiancare al ragionamento ARERA un’analisi fiscale autonoma e sempre documentata.

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