A partire dal 1° gennaio 2025, è entrato in vigore il regime di franchigia IVA transfrontaliero per le piccole imprese, come stabilito dal D.Lgs. 180/2024, in ottemperanza alle direttive europee UE 2020/285 e 2022/542. L’Agenzia delle Entrate, attraverso la Circolare n. 13/E del 16 dicembre 2025, ha delineato il quadro normativo e fornito chiarimenti sulla sua applicazione.
La principale innovazione consiste nel “doppio livello” di franchigia: oltre al regime di franchigia domestico, ora esiste il regime transfrontaliero, che permette alle aziende con sede in uno stato membro dell’UE di beneficiare dell’esenzione IVA anche in altri stati UE per le loro operazioni commerciali “attive”, ovvero quelle generate dalla vendita di beni o servizi.
Per accedere a questo vantaggio fiscale, le imprese devono fare una richiesta preventiva e rispettare due soglie cumulative: un volume d’affari a livello dell’intera UE di 100.000 euro e la soglia nazionale dello stato in cui l’impresa è esentata, che non può superare gli 85.000 euro. Se l’impresa soddisfa questi requisiti, alla sua partita IVA viene aggiunto il suffisso “EX”.
Le disposizioni sulle operazioni “passive” – quelle generate dagli acquisti di beni e servizi da parte dell’impresa – rimangono invece le stesse. Infine, è utile ricordare che le aziende devono assolvere a obblighi trimestrali e a un monitoraggio costante. Il testo successivo, riferito a un codice JavaScript, non ha un significato connesso a questo argomento, si tratta del codice per l’integrazione di un plug-in di Facebook in una pagina web.

