Prima casa: preliminare inefficace e riacquisto entro 12 mesi confermato

La Risposta n. 314/2025 specifica che vendendo un immobile acquistato usufruendo dell’agevolazione “prima casa” prima del termine di cinque anni, si perde tale beneficio. Questo implica la necessità di recuperare le tasse ordinarie, gli interessi e la sovrattassa, a meno che non si acquisti un altro immobile da utilizzare come abitazione principale entro 12 mesi dalla vendita del precedente. Non basta registrare un contratto preliminare per evitare la decadenza del beneficio, dal momento che tale contratto non comporta il trasferimento di proprietà.

L’ampliamento a due anni concesso dalla legge di Bilancio 2025 riguarda soltanto il comma 4-bis, che si riferisce alla rivendita di un immobile posseduto precedentemente, e non il comma 4. Ciò perché le agevolazioni devono essere interpretate in senso stretto e non concedono una estensione automatica.

Se un contribuente prevede di non essere in grado di stipulare il contratto definitivo entro l’anno, può presentare una richiesta all’ufficio che ha registrato l’atto di vendita per la ricalcolazione, pagando la differenza dell’imposta e gli interessi ma senza sanzioni. In caso di decadenza, non sarà riconosciuto un credito d’imposta sul nuovo acquisto.

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