Crediti DTA: si interrompe la compensazione e ulteriori cessioni dopo l’acquisto

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la Risoluzione n. 73/2025, il regime di circolazione e utilizzo dei crediti d’imposta derivante dalla trasformazione delle DTA secondo l’art. 44-bis del D.L. n. 34/2019. Questa normativa consente la conversione delle DTA riguardanti perdite fiscali e eccedenze ACE dopo la vendita, entro il 31 dicembre 2021, di crediti a debitori inadempienti. Questi crediti d’imposta possono essere utilizzati per compensazione, rimborso o riacquisto conformemente agli articoli 43-bis e 43-ter del D.P.R. n. 602/1973.

L’Agenzia sottolinea che la cessione del credito a soggetti terzi è consentita solo se il credito è stato precedentemente richiesto per rimborso e se sono rispettate determinate formalità. La Risoluzione n. 32/E del 2025 è stata rettificata per precisare che il cessionario non può né compensare né cedere ulteriormente il credito acquisito, avendo solo la possibilità di riscuotere il rimborso. Ciò nonostante, sono protetti i comportamenti adottati prima della pubblicazione della nuova Risoluzione.

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