Pignoramento ex art. 72-bis: l’atto è inesistente senza notifica al debitore e travolge l’intera procedura

La Corte di Cassazione ha ribadito l’importanza della notifica al debitore nel caso di pignoramento presso terzi, secondo l’articolo 72-bis del D.P.R. 602/1973. Secondo la sentenza, la mancata notifica non è un vizio sanabile, ma comporta l’inesistenza giuridica del pignoramento, in quanto manca un requisito fondamentale previsto dall’articolo 492 del c.p.c. Questo vizio invalida l’intera procedura e non può essere sanato, nemmeno se il debitore apprende dell’atto o partecipa al processo in un secondo momento.

Con l’ordinanza numero 6/2026, la Sezione Tributaria ha annullato una decisione precedente che aveva trascurato di notificare al debitore. La Sezione ha chiarito che l’articolo 72-bis, pur semplificando la procedura, non modifica la struttura del pignoramento prevista dal codice, che richiede la notifica a entrambe le parti interessate. In termini operativi, è fondamentale controllare le notifiche; se queste mancano, il vizio è decisivo. La tutela dell’individuo si attua normalmente attraverso l’opposizione agli atti esecutivi secondo l’articolo 617 del c.p.c., possibilmente in coordinamento con il giudizio tributario per i vizi originali.

N.B.: Il paragrafo finale contenente una funzione JavaScript non ha pertinenza con il contesto della sentenza della Corte di Cassazione e non è stato quindi incluso nel riassunto.

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