Registro di indennizzo per socio uscente via PEC: aliquota del 3% in caso di utilizzo

Il 13 gennaio 2025, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale di un accordo per l’indennizzo di un socio uscente da uno studio notarile, definito “regolamentazione patrimoniale conseguente all’estinzione del vincolo associativo”. Questo accordo sarà formalizzato tramite PEC tra le parti coinvolte, senza necessità di una forma contrattuale scritta ad substantiam.

L’Istante ha chiesto se l’accordo debba essere registrato solo in caso d’uso con un’imposta fissa di 200 euro. L’Agenzia ha sottolineato che la disciplina degli atti societari è regolata dall’articolo 4 della Tariffa, Parte I, del Testo Unico delle Regioni (TUR), che include atti di assegnazione ai soci. Secondo la prassi, questi atti comprendono l’assegnazione di beni in vari casi, compresa la situazione di recesso.

Tuttavia, l’Agenzia ha messo in evidenza come in questo caso specifico l’accordo non sia stato formalizzato attraverso una delibera di modifica dell’associazione. Invece, si tratta di un accordo specifico tra l’associazione e il socio uscente. Questa distinzione è cruciale: la delibera è un atto collegiale che rappresenta un’unica volontà dell’ente associativo, mentre l’accordo è il risultato di un incontro di volontà tra l’ente e il socio uscente.

Pertanto, le disposizioni dell’articolo 4 non si applicano, poiché l’accordo non riflette una delibera di modifica associativa. Anche se generalmente l’assegnazione è considerata opposta al conferimento, in questo caso l’accordo di indennizzo non può essere catalogato in questo modo, poiché riguarda importi significativamente superiori rispetto all’apporto iniziale.

L’Agenzia conclude che l’atto di indennizzo rientri fra gli atti con prestazioni patrimoniali diverse da quelle già menzionate, ai sensi dell’articolo 9 della Tariffa, Parte I, del TUR. Per questi atti è prevista un’aliquota proporzionale del 3%. Ulteriormente, poiché l’accordo è concluso per corrispondenza e non richiede una forma scritta ad substantiam, si applicano le disposizioni dell’articolo 1, comma 1, della Tariffa, Parte II del TUR, stabilendo che l’atto debba essere registrato solo in caso d’uso o volontario, mantenendo l’applicazione dell’aliquota proporzionale del 3%.

Infine, l’Agenzia ha richiamato l’articolo 20 del TUR, il quale afferma che l’imposta si applica in base alla natura intrinseca e agli effetti giuridici dell’atto, indipendentemente dal titolo o dalla forma apparente. In sintesi, il trattamento fiscale dell’indennizzo per un socio uscente non si configura come una delibera associativa, ma come un accordo specifico, imponendo così un’imposta con aliquota del 3% solo in caso di registrazione volontaria o d’uso.

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