La Rottamazione-quinquies offre un “scudo penale” contro specifici reati tributari in base all’art. 13 del D.Lgs. 74/2000. In particolare, il totale pagamento dei carichi definibili nei limiti di tempo stabiliti e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, annulla il debito tributario e rende irrilevanti i reati di omesso versamento di ritenute certificate, omesso versamento IVA e indebita compensazione di crediti d’imposta non spettanti oltre soglia. Questa opzione è valida solo per i carichi derivanti da dichiarazioni di imposte e controlli automatizzati o formali. Per reati più gravi, la ragione di non punibilità è ammessa solo nei limiti di tempo più stretti e prima di qualsiasi attività di accertamento. Se il pagamento avviene in ritardo ma prima del dibattimento, sono previste significative riduzioni di pena.
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