Entro il 29 gennaio 2026, il contribuente ha la possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva/integrativa per correggere errori o omissioni, evitando così la gravità dell’omissione o dell’infedeltà. La Circolare 42/E del 12 ottobre 2016 include questa possibilità in una strategia di conformità: chi provvede a correggere in anticipo, prima dei controlli fiscali, riesce a limitare costi e rischi.
È importante distinguere la dichiarazione sostitutiva/integrativa dalla dichiarazione tardiva, che è la prima presentazione entro 90 giorni e implica una sanzione fissa di 250 euro. La dichiarazione sostitutiva, al contrario, sostituisce una dichiarazione precedentemente inviata e può prevedere un ravvedimento operoso, ovvero il pagamento di imposte, interessi e sanzioni ridotte.
In caso di errori non automaticamente rilevabili, la sanzione prevista è quella dell’articolo 8, compresa tra 250 e 2.000 euro, ma riducibile. Per errori invece rilevabili, si applica la sanzione per omesso versamento, prevista dall’articolo 13, pari al 25%, anch’essa riducibile con un ravvedimento operoso.
Provvedendo entro la soglia dei 90 giorni si preserva dunque la validità dell’adempimento e si premia il comportamento collaborativo del contribuente. Il funzionamento dell’applicazione dei termini e delle sanzioni è regolato dal codice e da una serie di norme e circolari, tra cui la menzionata Circolare 42/E del 12 ottobre 2016.

