Lavoratori frontalieri e vantaggi fiscali: requisiti e accesso al nuovo regime per impatriati

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 12/2026, analizza la richiesta di un contribuente desideroso di accedere al nuovo regime per impatriati, introdotto dal D.Lgs. n. 209/2023. Questo contribuente, con elevata specializzazione, ha lavorato nel ruolo di “frontaliere” per una società italiana, pur essendo residente all’estero e iscritto all’AIRE.

Il nuovo regime per impatriati si applica a chi trasferisce la residenza in Italia a partire dal periodo d’imposta 2024, offrendo agevolazioni sui redditi da lavoro dipendente, assimilati e autonomi, tassando solo il 50% dei redditi percepiti fino a un massimo annuale di 600.000 euro. Tuttavia, per accedere a tali benefici, è fondamentale soddisfare alcune condizioni: residenza fiscale in Italia, svolgimento prevalente dell’attività lavorativa sul territorio nazionale e possesso di requisiti di alta qualifica o specializzazione.

L’Agenzia mette in evidenza che il concetto di "alta qualificazione" si riferisce ai decreti legislativi n. 108/2012 e n. 206/2007, i quali definiscono "altamente qualificati" i lavoratori in possesso di un titolo di istruzione superiore di livello terziario oppure una qualifica professionale post-secondaria di almeno tre anni (livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni). Sono altresì inclusi coloro che hanno esperienza lavorativa di almeno cinque anni in ambiti pertinenti, o tre anni per dirigenti e specialisti nel settore IT.

Nel caso specifico del lavoratore, l’Agenzia chiarisce diversi punti importanti:

  1. Assenza di preclusioni per i frontalieri: Non ci sono limitazioni riguardanti il luogo in cui è stata svolta l’attività lavorativa durante la residenza all’estero; quindi, lo status di “frontaliere” non ostacola l’accesso al regime per impatriati.

  2. Continuità con lo stesso datore di lavoro: Il beneficio può essere goduto anche se il lavoratore riprende attività in Italia con lo stesso datore di lavoro (o gruppo societario) per cui era impiegato all’estero.

  3. Requisito temporale di permanenza all’estero: Qualora il lavoratore ritorni a lavorare per lo stesso soggetto o gruppo con cui era impiegato in Italia prima dell’espatrio, il requisito minimo di permanenza all’estero aumenta a sette periodi d’imposta.

Inoltre, è stato specificato che non è più necessario dimostrare un collegamento “funzionale” tra il trasferimento di residenza fiscale e l’inizio della nuova attività lavorativa.

In conclusione, qualora il contribuente rispetti tutti i requisiti di legge, potrà accedere all’agevolazione prevista dal nuovo regime per impatriati, avendo già maturato i sette anni di residenza estera richiesti per chi torna a lavorare per lo stesso datore di lavoro precedentemente avuto in Italia.

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