Auto aziendali ad uso misto: le Entrate chiariscono l’ambito di applicazione dell’articolo 51 del TUIR

L’Agenzia delle entrate ha analizzato il trattamento fiscale delle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, focalizzandosi sulla nuova policy aziendale “Car Flexi” (risposta 21 gennaio 2025, n. 14). L’azienda ha chiesto chiarimenti sulla conformità della policy con l’articolo 51, comma 1, del TUIR, che regola la determinazione del reddito di lavoro dipendente e gli obblighi di sostituzione d’imposta.

Il quesito centrale riguarda se il collaboratore possa coprire l’intero costo dell’auto attraverso due modalità: una trattenuta mensile pari al 100% del valore convenzionale del fringe benefit e l’eventuale compenso variabile calcolato sulla differenza tra il canone di noleggio e la trattenuta mensile. In particolare, la società ha chiesto se l’importo eccedente il valore convenzionale del fringe benefit potesse essere detratto dalla retribuzione variabile “lorda” per non contribuire al reddito imponibile del dipendente.

L’Agenzia richiama il principio di onnicomprensività dell’articolo 51, comma 1, del TUIR, secondo il quale tutte le somme e i valori ricevuti in relazione al rapporto di lavoro costituiscono reddito. Generalmente, i valori per i fringe benefit si determinano secondo il valore normale, ma per i veicoli concessi in uso promiscuo esistono norme specifiche. L’articolo 51, comma 4, lett. a) stabilisce un criterio di tassazione forfetaria, che è applicabile dal 2025 e prevede che il valore tassabile per l’uso promiscuo di un veicolo sia calcolato su una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, applicando percentuali differenti per i veicoli elettrici e ibridi.

L’Agenzia chiarisce che le trattenute devono riguardare solo quelle richieste per l’uso personale del veicolo, calcolate secondo le tabelle ACI. In riferimento al “Car Flexi”, l’Agenzia stabilisce che il collaboratore può coprire i costi sostenuti dall’azienda attraverso una trattenuta mensile che azzera il valore del fringe benefit. Tuttavia, contrariamente alle aspettative della società, le somme versate dal dipendente per coprire la differenza tra il canone di noleggio e il valore convenzionale ACI non possono essere sottratte dal lordo.

Pertanto, tali somme eccedenti dovranno essere considerate nel calcolo del reddito imponibile, poiché ogni valore che supera la determinazione forfettaria del fringe benefit deve contribuire alla formazione del reddito complessivo, secondo il principio di onnicomprensività. Questo chiarimento evidenzia la necessità per le aziende di comprendere appieno le implicazioni fiscali delle proprie politiche relative all’uso delle auto aziendali e alle eventuali trattenute sui compensi dei dipendenti. La compliance con le normative fiscali è fondamentale per evitare sanzioni e garantire una corretta gestione delle risorse umane.

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