Con il Pronto Ordini n. 94/2025, il CNDCEC specifica che un mandato fiduciario in forma di semplice scrittura privata, senza autenticazione e data certa, non è sufficiente a escludere l’incompatibilità definita dall’art. 4 del D.lgs. 139/2005. Quest’ultima norma proibisce ai commercialisti di esercitare attività d’impresa quando hanno un interesse economico personale, anche se l’attività non è abituale o predominante. L’incompatibilità deve essere valutata nel contesto specifico, distinguendo tra la gestione d’impresa per proprio conto e un incarico professionale eseguito esclusivamente per l’interesse di un terzo.
Il CNDCEC precisa inoltre che l’attività di amministrazione o di gestione può essere compatibile solo se basata su un mandato reale, attendibile e verificabile. Un documento senza riscontri oggettivi rischia di essere considerato strumentale. La responsabilità di fornire la prova ricade sull’iscritto, mentre l’Ordine territoriale deve eseguire una valutazione completa e sostanziale, confermando l’assenza di interessi economici personali, partecipazioni agli utili e la coerenza delle retribuzioni.
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