Disciplina delle locazioni turistiche: FAQ aggiornate del MinTur

Il Ministero del Turismo ha aggiornato le FAQ riguardanti le locazioni per finalità turistiche il 16 gennaio 2026, affrontando tematiche rilevanti per gli operatori del settore. Un aspetto cruciale evidenziato è l’obbligo per le strutture turistiche e i locatori di immobili destinati a locazioni turistiche di possedere ed esporre il Codice Identificativo Nazionale (CIN), in linea con le normative regionali e provinciali.

Le strutture ricettive devono attenersi a requisiti locali, come la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o della Comunicazione di Inizio Attività (CIA). È previsto anche un accertamento rigoroso per evitare forme irregolari di ospitalità, specialmente per le case religiose e le attività di ospitalità gratuita, che non sono soggette al possesso del CIN, ma solo se l’attività è realmente gratuita.

Le strutture agrituristiche sono obbligate a richiedere il CIN, indipendentemente dalla regolamentazione regionale, per garantire trasparenza e sicurezza nel mercato. Le sanzioni per la violazione dell’obbligo di possesso del CIN, come stabilito dall’articolo 13-ter del D.L. n. 145/2023, sostituiscono sanzioni precedentemente previste dal D.L. n. 34/2019.

Un altro punto importante riguarda l’accesso alla Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR), che deve avvenire tramite piattaforma online utilizzando SPID o CIE. È necessario che le strutture siano registrate presso le autorità competenti. Se una struttura non è presente nella BDSR, l’operatore deve verificare la registrazione o segnalare l’assenza tramite modulo dedicato. La Regione o Provincia competente avvia un’istruttoria entro 30 giorni senza applicare sanzioni, e l’esito della verifica può essere positivo, negativo o nullo.

Se l’esito è positivo, il CIN viene rilasciato con stato “verificato”. Se negativo, il CIN non viene rilasciato. In caso di esito nullo, il CIN è rilasciato con stato “non verificato” e può essere utilizzato fino al completamento della verifica. Se risultano irregolarità, il CIN sarà revocato.

I requisiti di sicurezza previsti dal D.L. n. 145/2023, in particolare all’articolo 13-ter, comma 7, stabiliscono che tutte le unità abitative destinate a locazione breve o turistica, indipendentemente dalla gestione, devono disporre di rilevatori di gas e monossido di carbonio e estintori portatili a norma. Anche le locazioni non imprenditoriali sono soggette a tali requisiti. Tuttavia, Bed & Breakfast e Affittacamere possono essere esentati dall’obbligo di installazione dei dispositivi di sicurezza se non offrono servizi aggiuntivi, ma devono comunque rispettare altre responsabilità in materia di sicurezza.

Infine, la normativa non prescrive l’installazione dei dispositivi di sicurezza da parte di tecnici specializzati, ma si raccomanda di seguire le norme UNI 11522 per assicurare conformità e sicurezza. La corretta applicazione di queste normative è fondamentale per garantire la qualità dei servizi turistici e la sicurezza degli ospiti.

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