La legge sulla residenza fiscale (articolo 2, comma 2, TUIR) tiene in considerazione sia l’iscrizione nelle anagrafi italiane sia, qualora sia assente, la mancata iscrizione all’AIRE. A partire dal 1° gennaio 2024, a seguito della riforma del D. Lgs. 209/2023, l’iscrizione rimane un dato formale che può essere superato. Coloro che rimangono iscritti in Italia possono dimostrare che, per la maggior parte dell’anno, non hanno avuto né residenza legale né domicilio in Italia e non sono stati fisicamente presenti nel territorio nazionale.
Questa linea di pensiero si allinea a varie decisioni della Cassazione che, anche prima della riforma, consideravano il “centro degli interessi vitali” come criterio sostanziale, mentre altre decisioni ritenevano decisiva l’assenza di iscrizione all’AIRE. In ogni situazione dove si presentano conflitti di doppia residenza, le Convenzioni contro le doppie imposizioni e le tie-breaker rules dell’articolo 4 del Modello OCSE giocano un ruolo chiave.
Tuttavia, l’articolo 169 TUIR non è sufficiente: durante i controlli, è necessario prendere in considerazione le regole convenzionali per evitare qualificazioni automatiche basate unicamente sull’iscrizione all’AIRE. Importante sottolineare come l’incorporazione di parti di codice, come nel caso del codice JavaScript di Facebook presente, non contribuisce in alcun modo al contenuto legale dell’argomento in discussione. Tale elemento, dunque, non è stato incluso in questa riassunto. Per riassumere, le modifiche alla legislazione fiscale in materia di residenza implicano una maggiore complessità nella determinazione della residenza fiscale e richiedono quindi un’attenzione particolare alle normative attuali e future.

