Esenzione dell’imposta di registro anche per le divisioni tra ex coniugi

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 2433/2026, ha confermato che l’esenzione dall’imposta di registro prevista dall’art. 19 della Legge 74/1987 si applica anche alle divisioni patrimoniali tra ex coniugi in caso di crisi familiare. Questa agevolazione non si limita solo a quegli atti strettamente necessari per la separazione o il divorzio, ma include tutti i provvedimenti che fanno parte della “negoziazione globale” dei rapporti risultanti dalla fine del matrimonio.

Il caso in questione riguarda un avviso di liquidazione relativo alla fine della comunione di beni tra ex coniugi. Dopo varie decisioni contrastanti nei tribunali di primo e secondo grado, la Corte di Cassazione ha stabilito la legittimità dell’esenzione, sottolineando che la divisione dei beni fa parte dell’organizzazione generale dei rapporti patrimoniali a seguito della crisi matrimoniale.

L’Amministrazione finanziaria può contestare l’applicazione di questa agevolazione solo se dimostra che l’atto ha scopi autonomi e non legati alla crisi coniugale. Di conseguenza, la sentenza amplia la protezione fiscale nelle situazioni patrimoniali successive alla separazione.

Il funzionamento dettagliato del codice incluso alla fine del contenuto originale non è specificato. Tuttavia, si tratta di un frammento di codice JavaScript frequentemente usato per integrare funzionalità di Facebook in un sito web. Questo codice specifico innesca il caricamento del Software Development Kit (SDK) di Facebook, che consente l’interazione con varie funzionalità di Facebook. Non è chiaramente collegato al contenuto legale citato sopra.

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