Credito d’imposta ZES per l’Unica Agricola: Regime Catastale e Contabilità Semplificata

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d’imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES) Unica è accessibile anche per le imprese agricole che determinano il reddito su base catastale e adottano un regime di contabilità semplificata. Questo è stato confermato in una risposta dell’Agenzia datata 9 febbraio 2026.

La questione riguardava un’impresa agricola individuale, qualificata come microimpresa, che si dedica alla produzione primaria di beni elencati nell’allegato I del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). L’imprenditore ha specificato di utilizzare un regime di contabilità semplificata e di determinare il proprio reddito catastalmente. La sua intenzione è quella di effettuare investimenti in nuovi macchinari da utilizzare mediante contratti di locazione finanziaria tra il 1° gennaio e il 15 novembre 2025.

Il credito d’imposta è stato introdotto con l’articolo 16-bis del Decreto Legge n. 124/2023, destinato alle imprese attive nei settori della produzione primaria, pesca e acquacoltura che investono in beni strumentali da utilizzare nelle strutture produttive situate nella ZES Unica, che comprende le regioni di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo. Il Ministero dell’Economia, attraverso il Decreto Ministeriale del 18 settembre 2024, ha stabilito che gli investimenti agevolabili includono acquisti di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, così come l’acquisto e l’ampliamento di immobili strumentali. Questi investimenti devono avvenire tra il 1° gennaio e il 15 novembre sia nel 2024 che nel 2025.

L’Agenzia delle Entrate osserva che secondo l’articolo 2, comma 2, del Decreto Ministeriale citato, le imprese possono richiedere il contributo indipendentemente dalla loro forma giuridica e dal regime contabile utilizzato. Inoltre, la normativa non stabilisce vincoli riguardo alla modalità di determinazione del reddito per l’accesso al credito, estendendo i benefici anche alle attività agricole, forestali, di pesca e acquacoltura, purché operative nella ZES Unica.

In conclusione, l’Agenzia conferma che anche gli imprenditori che determinano il reddito catastalmente, ossia i titolari di reddito agrario come previsto dall’articolo 32 del TUIR, possono beneficiare del credito d’imposta se operano all’interno delle categorie soggettive previste. Questo rappresenta una significativa opportunità per le piccole e medie imprese agricole del Mezzogiorno, consentendo loro di investire in innovazione e crescita all’interno della ZES, contribuendo così allo sviluppo economico delle regioni coinvolte.

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