La risposta n. 22/2026 dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul trattamento fiscale delle trattenute che una Comunità Energetica Rinnovabile (CER), istituita come ETS, può applicare sugli importi che il GSE eroga ai suoi membri. Nello specifico, la CER, in veste di “referente” in un mandato senza rappresentanza, incassa la tariffa premio e il contributo ARERA e li distribuisce ai suoi associati.
Nel caso in cui le quote associative e altre entrate non siano sufficienti a coprire i costi tecnici e amministrativi dell’autoconsumo diffuso, la CER può trattenere una parte degli incentivi per riequilibrare la situazione economica e finanziaria. L’Agenzia delle Entrate esclude che queste trattenute rappresentino un corrispettivo specifico, in quanto non esiste un rapporto sinallagmatico e non sono previsti servizi aggiuntivi o privilegi. Pertanto, non generano ricavi commerciali secondo l’articolo 148 del TUIR fino al 2025 e l’articolo 79 del CTS a partire dal 2026, e non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA.
Si mantiene comunque la regola secondo cui, per i corrispettivi di vendita dell’energia immessa in rete, la base imponibile dell’associato è il lordo GSE e deve essere gestita secondo regole trasparenti e documentate. Questo contenuto non ha nulla a che fare con il codice aggiuntivo per Facebook incluso nel testo originale.

